Art. 2.

      1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono integralmente rimborsate ai comuni dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.